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Acqua San Benedetto - Interrogazione



Camera Deputati - Allegato B
Seduta n. 549 del 22/11/2004
SALUTE
Interrogazioni a risposta scritta:

ZANELLA. - Al Ministro della salute. - Per sapere - premesso che:

in data 6 agosto 2004 la Giunta Regionale del Veneto ha approvato la delibera n. 2508 avente per oggetto: «Ditta: S. Benedetto S.p.a. Rilascio della concessione di acqua minerale da denominare "Fonte della Rondine" in Comune di Paese (Treviso) - L.R. 40/89» con la quale viene dato il benestare per l'estrazione di acqua a fini commerciali nel sito di Padernello di Paese (Treviso);

la carta idrogeologica della Provincia di Treviso considera la zona del sito oggetto di concessione da parte della Regione Veneto, come «zona a vulnerabilità elevata» essendo un'area di ricarica degli acquiferi, dove il sottosuolo è costituito prevalentemente da materiali ghiaiosi che si prestano ad una facile veicolazione di eventuali elementi inquinanti sia per quanto riguarda la fase satura che quella insatura;

in data 12 gennaio 2004, l'Area Tecnico scientifica «Osservatorio Acque Interne» dell'ARPAV del Veneto, ha effettuato una relazione, firmata dal dottor Geologo Filippo Mion, relativa alle indagini idrogeologiche e chimiche sul sito del nuovo insediamento dove sono stati terebrati 2 pozzi (P1 e P2) ed un piezometro (PZ1) e che dalle analisi chimico fisiche effettuate su campioni di acqua prelevati e dalla relazione nel suo complesso risulta che:

1) nell'acqua campionata dal piezometro P1 sono presenti concentrazioni di Ferro disciolto, Manganese ed Arsenico superiori al limite previsto dal decreto legislativo n. 152 del 1999 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 236 del 1988 (considerate le modifiche normative dei limiti dovute al decreto ministeriale 29 dicembre 2003);

2) l'ARPAV sottolinea che il superamento delle concentrazioni massime di legge «può presentare un rischio per la salute pubblica»;

3) nel piezometro PZ1 è stata riscontrata la presenza dell'inquinante 3-secbutil-6-metiluraclile con 0,45 ug/l;

4) nel pozzo P2 l'acqua «è sostanzialmente simile a quella prelevata dal P1 con concentrazioni di Manganese ai limiti previsti dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003 e con concentrazioni di ione arsenico pari al limite massimo di 10 ug/l»;

5) l'ARPAV ritiene che «nel caso fosse rilasciata la concessione di acque minerali, sia auspicabile impostare un dettagliato piano di monitoraggio idrogeologico indispensabile per fornire nel tempo il grado di compromissione quantitativa eventualmente in atto. Il monitoraggio dovrebbe coinvolgere una vasta porzione di territorio circostante l'area oggetto della concessione, sia investigando l'acquifero indifferenziato posto a monte che quello differenziato posto a valle dell'area investigata, con particolare attenzione alle risorgive»;

6) l'ARPAV ritiene detta indagine «fondamentale se si tiene in considerazione che la concessione di acque minerali è stata richiesta in un'area idrogeologicamente critica, in cui qualsiasi fattore esterno potrebbe stravolgere i delicatissimi equilibri esistenti»;

7) l'ARPAV, ritiene «Dal punto di vista idrogeochimico, si ritiene sconsigliabile imbottigliare acque sotterranee con le caratteristiche chimico-fisiche come quelle accertate per il fatto che alcuni parametri sono superiori ai limiti imposti dalla normativa vigente in materia di inquinamento delle acque e delle acque per il consumo umano»;

i commi 1 e 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105 stabiliscono che «1. Sono considerate acque minerali naturali le acque che, avendo origine da una falda o giacimento sotterraneo, provengono da una o più sorgenti naturali o perforate e che hanno caratteristiche igieniche particolari e, eventualmente, proprietà favorevoli alla salute. 2. Le acque minerali naturali si distinguono dalle ordinarie acque potabili per la purezza originaria e sua conservazione, per il tenore in minerali, oligoelementi e/o altri costituenti ed, eventualmente, per taluni loro effetti.

Esse vanno tenute al riparo da ogni rischio di inquinamento.»;

il riconoscimento di un'acqua minerale naturale viene rilasciato con decreto del Ministro della sanità previa istanza corredata da una documentazione volta a fornire una completa conoscenza dell'acqua minerale naturale, così come previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 105 del 1992 che recita: «1. Sulla domanda di cui all'articolo precedente provvede il Ministro della sanità con proprio decreto, sentito il Consiglio superiore di sanità.»;

da indagini effettuate dalla provincia di Treviso risulta la presenza del microinquinante organico denominato 3-sec-butil-6-metiluracile, nelle acque di falda dei comuni di Quinto e Paese, utilizzate anche a scopo potabile; l'inquinamento della falda freatica venne rilevato nell'estate dell'anno 2000; nel febbraio 2001, considerata la contemporanea presenza nelle stesse acque di desetilatrazina, venne emesso dai sindaci dei due comuni, il divieto d'uso a scopo potabile di tutti i pozzi pescanti ad una profondità minore di 50 metri. Sembra che il composto inquinante in parola sia un prodotto di degradazione del principio attivo Bromacile, commercializzato per il diserbo di aree incolte e probabilmente smaltito nella discarica «ex cava Tiretta» situata in prossimità del sito di una nota azienda che vende acqua minerale, più in particolare «a pochi chilometri a NW del sito investigato, lungo la direzione media del deflusso idrico sotterraneo». Il metiluracile era infatti presente in alcuni dei piezometri di controllo della discarica, e nel percolato della stessa si è rinvenuto in concentrazioni 1000 volte superiori a quelle misurate nei pozzi inquinati. Le falde di Quinto e Paese sono situate a valle della suddetta discarica. La prima ipotesi formulata dalla provincia per spiegare la dinamica del grave episodio, fu che l'inquinante fosse derivato dalla degradazione, in condizioni anaerobiche, di residui di Bromacile eventualmente smaltiti in discarica. Nel particolare ambiente metanogeno di una discarica per rifiuti organici infatti, il Bromacile tende a trasformarsi nel metabolita 3-sec-butil-6-metiluracile. La seconda ipotesi, formulata sempre dalla provincia, fu che quest'ultimo fosse derivato da residui di lavorazione generati durante il processo di sintesi dello stesso Bromacile e successivamente smaltiti in discarica

-: se non ritenga di negare il rilascio del riconoscimento dell'acqua minerale naturale prelevata dal sito di Padernello di Paese (Treviso).

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