FINALMENTE RISVEGLIATI I CONTI DORMIENTI



PETERLINI: FINALMENTE RISVEGLIATI I “CONTI DORMIENTI” - AgenParl, ROMA, 16 
giugno 2005
http://www.agenparl.com/news.asp?id=9477

ROMA, 16 giugno 2005 - AgenParl - Il disegno di legge del sen. Oskar 
Peterlini (SVP) sui depositi di valore “dimenticati”, anche noti come 
conti dormienti, verrà inserito nel testo unico delle disposizioni per la 
tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari. In futuro gli 
istituti finanziari dovranno informare i parenti, vale a dire i legittimi 
eredi dei contanti, valori e fondi depositati da un loro caro ormai 
deceduto. Durante la discussione nelle Commissioni riunite del Senato 
(Finanze ed Industria) i relatori, i senatori Maurizio Eufemi e Gianpiero 
Cantoni, hanno, infatti, già dato la propria approvazione per inserire 
nelle disposizioni per la tutela del risparmio, la proposta di legge del 
sen. Peterlini, la quale era stata sottoscritta da un notevole numero di 
senatori di diversi schieramenti.
“Questo mi rallegra molto - ha commentato Peterlini - anche perché la 
questione dei depositi di valore dimenticati non riguarda solamente 
Italia. Il problema è internazionale. Lo stesso Financial Times ha ripreso 
e trattato svariate volte il tema dei così detti conti dormienti: fino ad 
ora nel caso di decesso dell'intestatario, gli eredi beneficiari spesso 
non erano al corrente dei depositi di valore o investimenti depositati 
nelle banche e queste ultime non erano tenute ad informarli. La 
conseguenza era che ingenti somme potevano tranquillamente sonnecchiare 
presso questi istituti finanziari. Questo disegno di legge porrà fine a 
tutto ciò perchè prevede che il diritto alla restituzione dei crediti, dei 
titoli depositati e dei beni custoditi in cassette di sicurezza non si 
prescrive. Inoltre, - ha concluso Peterlini - il depositante, al momento 
della stipulazione del contratto, avrà l’obbligo di comunicare alla banca 
le generalità degli eredi beneficiari. Nel caso in cui per cinque anni 
consecutivi non sono state compiute operazioni da parte del depositante, 
la banca ha l’obbligo di avvisare prima l’intestatario del deposito ed in 
un secondo momento le persone indicate come eredi beneficiari”.(s.r.)