La civilta' contro il razzismo



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LA CIVILTA' CONTRO IL RAZZISMO
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Supplemento straordinario de "La nonviolenza e' in cammino" del 30 luglio
2009

1. Tra pochi giorni
2. Una proposta urgente
3. Modello di lettera al Presidente del Senato della Repubblica ed al
Presidente della Camera dei Deputati
4. Modello di ordine del giorno da proporre all'approvazione delle assemblee
elettive (Comuni, Province, Regioni, etc.)
5. Associazione per gli studi giuridici sull'immigrazione: Un appello al
governo e alle Regioni per tutelare la registrazione della nascita del
minore

1. EDITORIALE. TRA POCHI GIORNI

Tra pochi giorni, se non persuaderemo prima il parlamento ad abolirle
subito, entreranno in vigore le misure razziste e squadriste,
incostituzionali ed antigiuridiche, del cosiddetto "pacchetto sicurezza",
che impongono in Italia il regime dell'apartheid e riesumano le squadracce
di picchiatori razzisti e assassini di funesta memoria, legittimate e
finanziate dallo stato per volonta' del governo golpista.
Tra pochi giorni, se non persuaderemo prima il parlamento ad abolirle subito
quelle criminali misure, occorrera' promuovere immediatamente in tutta
Italia azioni legali contro il colpo di stato razzista e squadrista, tali
che consentano ai magistrati di merito aditi di sollecitare il tempestivo
intervento della Corte Costituzionale affinche' nel piu' breve tempo
possibile cassi quelle misure, abroghi quell'infamia, ripristini la civilta'
giuridica e la civile convivenza nel nostro paese.
Tra pochi giorni, se non persuaderemo prima il parlamento ad abolirle subito
quelle infami mostruosita', occorrera' resistere ad esse: difendendo la
legalita', la democrazia, la civilta'; difendendo le Costituzione della
Repubblica Italiana, il lascito dei martiri della Resistenza, l'onore del
nostro paese; difendendo gli esseri umani che di quelle scellerate misure
sono le vittime designate.
Nessuno sia complice del colpo di stato.
Nessuno si arrenda al razzismo.
Nessuno si rassegni all'apartheid.
La nonviolenza e' in cammino.

2. UNA SOLA UMANITA'. UNA PROPOSTA URGENTE

Proponiamo alle lettrici ed ai lettori di:
a) scrivere ai Presidenti di Camera e Senato una lettera con la richiesta
che la legge nota come "pacchetto sicurezza", recante norme palesemente
incostituzionali e violatrici di fondamentali diritti umani, sia nuovamente
ed al piu' presto portata all'esame del Parlamento affinche' sia modificata
conformemente al dettato della Costituzione della Repubblica Italiana, alle
norme di diritto internazionale recepite nel nostro ordinamento e ai
principi della civilta' giuridica;
b) scrivere a tutti i parlamentari antinazisti affinche' sostengano questa
richiesta;
c) scrivere a tutti gli enti locali affinche' formulino anch'essi questa
richiesta;
d) scrivere a tutti i mass-media affinche' ne diano almeno notizia;
e) scrivere a persone di volonta' buona, associazioni democratiche ed
istituzioni fedeli alla Costituzione affinche' si associno alla richiesta.
*
Per chi volesse scrivere via posta elettronica gli indirizzi e-mail di tutti
i parlamentari (compresi i Presidenti delle Camere) sono cosi' composti:
a) per i deputati: cognome_inizialedelnome at camera.it e per fare un esempio
l'indirizzo di un eventuale on. Mario Rossi sarebbe rossi_m at camera.it
b) per i senatori: cognome_inizialedelnome at posta.senato.it e per fare un
esempio l'indirizzo di un eventuale sen. Mario Rossi sarebbe
rossi_m at posta.senato.it
Ai Presidenti dei due rami del parlamenti si puo' scrivere anche attraverso
i siti di Camera e Senato.

3. UNA SOLA UMANITA'. MODELLO DI LETTERA AL PRESIDENTE DEL SENATO DELLA
REPUBBLICA ED AL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Al Presidente del Senato della Repubblica
Al Presidente della Camera dei Deputati
Signori Presidenti dei due rami del Parlamento,
il 15 luglio 2009 il Presidente della Repubblica ha inviato al Presidente
del Consiglio dei Ministri, ai Ministri della Giustizia e dell'Interno ed ai
Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, una
lettera nella quale poneva ed argomentava vari e gravi rilievi critici sulla
legge approvata in via definitiva dal Parlamento col voto del Senato del 2
luglio 2009 recante "Disposizioni in materia di pubblica sicurezza",
volgarmente nota come "pacchetto sicurezza".
Dalla lettera del Capo dello Stato si evince la sua autorevole, esplicita,
energica sollecitazione ad una riconsiderazione delle parti di essa che
palesemente confliggono con la Costituzione della Repubblica Italiana, con
le norme di diritto internazionale recepite nel nostro ordinamento e con i
principi della civilta' giuridica.
Condividendo il comune convincimento che parti decisive di quella legge
siano in contrasto con la Costituzione della Repubblica Italiana, con la
Dichiarazione universale dei diritti umani, e con i piu' basilari valori,
principi e criteri della civilta' umana,
con la presente siamo a richiedere
che la legge nota come "pacchetto sicurezza", recante norme palesemente
incostituzionali e violatrici di fondamentali diritti umani, sia nuovamente
ed al piu' presto portata all'esame del Parlamento affinche' sia modificata
conformemente al dettato della Costituzione della Repubblica Italiana, alle
norme di diritto internazionale recepite nel nostro ordinamento e ai
principi della civilta' giuridica.
Distinti saluti,
firma
luogo e data
indirizzo completo del mittente

4. UNA SOLA UMANITA'. MODELLO DI ORDINE DEL GIORNO DA PROPORRE
ALL'APPROVAZIONE DELLE ASSEMBLEE ELETTIVE (COMUNI, PROVINCE, REGIONI, ETC.)

Il Consiglio ... di ...,
premesso che
il 15 luglio 2009 il Presidente della Repubblica ha inviato al Presidente
del Consiglio dei Ministri, ai Ministri della Giustizia e dell'Interno ed ai
Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, una
lettera nella quale poneva ed argomentava vari e gravi rilievi critici sulla
legge approvata in via definitiva dal Parlamento col voto del Senato del 2
luglio 2009 recante "Disposizioni in materia di pubblica sicurezza",
volgarmente nota come "pacchetto sicurezza".
Dalla lettera del Capo dello Stato si evince la sua autorevole, esplicita,
energica sollecitazione ad una riconsiderazione delle parti di essa che
palesemente confliggono con la Costituzione della Repubblica Italiana, con
le norme di diritto internazionale recepite nel nostro ordinamento e con i
principi della civilta' giuridica.
Condividendo il comune convincimento che parti decisive di quella legge
siano in contrasto con la Costituzione della Repubblica Italiana, con la
Dichiarazione universale dei diritti umani, e con i piu' basilari valori,
principi e criteri della civilta' umana,
chiede
al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei
Deputati che la legge nota come "pacchetto sicurezza", recante norme
palesemente incostituzionali e violatrici di fondamentali diritti umani, sia
nuovamente ed al piu' presto portata all'esame del Parlamento affinche' sia
modificata conformemente al dettato della Costituzione della Repubblica
Italiana, alle norme di diritto internazionale recepite nel nostro
ordinamento e ai principi della civilta' giuridica.
Da' mandato
al proprio presidente di trasmettere il presente ordine del giorno al
Presidente del Senato della Repubblica, al Presidente della Camera dei
Deputati e per opporuna conoscenza al Presidente della Repubblica, e di
renderlo noto alla popolazione attraverso i mezzi d'informazione e nelle
altre forme abitualmente usate per comunicare ai cittadini le deliberazioni
del Consiglio.

5. UNA SOLA UMANITA'. ASSOCIAZIONE PER GLI STUDI GIURIDICI
SULL'IMMIGRAZIONE: UN APPELLO AL GOVERNO E ALLE REGIONI PER TUTELARE LA
REGISTRAZIONE DELLA NASCITA DEL MINORE
[Dal sito dell'Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
(www.asgi.it) riprendiamo il seguente testo del 29 luglio 2009 dal titolo
"Legge sulla Sicurezza: Tutelare la registrazione della nascita del minore"]

Ai fini della dichiarazione di nascita e del riconoscimento del figlio
naturale non puo' essere richiesta ai cittadini stranieri l'esibizione del
permesso di soggiorno. L'Associazione per gli Studi Giuridici
sull'Immigrazione (Asgi) promuove una raccolta di firme per un appello al
Governo e alle Regioni affinche' emanino disposizioni chiare.
La legge n. 94/2009 (cosiddetto "pacchetto sicurezza") prevede una norma
che, se interpretata restrittivamente, potrebbe impedire la registrazione
alla nascita dei figli di cittadini stranieri irregolari.
L'Asgi intende dunque chiedere al Governo e alle Regioni di emanare
disposizioni attuative al fine di chiarire che l'obbligo di esibizione del
permesso di soggiorno previsto da tale norma non si applica alla
dichiarazione di nascita ed al riconoscimento del figlio naturale, in quanto
tra le possibili interpretazioni della legge, questa e' la sola conforme
alla Costituzione e agli obblighi internazionali.
*
Appello al Governo
28 luglio 2009
All'attenzione del Presidente del Consiglio dei Ministri Silvio Berlusconi
Ministro dell'Interno Roberto Maroni
Ministro della Giustizia Angelino Alfano
Ministro del Lavoro, Salute e Politiche sociali Maurizio Sacconi
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Carlo Giovanardi
Oggetto: Dichiarazione di nascita e riconoscimento del figlio naturale da
parte di cittadini stranieri irregolarmente soggiornanti
L'art. 6, comma 2 del testo unico delle leggi sull'immigrazione approvato
con d. lgs. n. 286/1998, come modificato dall'art. 1 della legge 15 luglio
2009, n. 94 - Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, stabilisce che:
"Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attivita' sportive e
ricreative a carattere temporaneo, per quelli inerenti all'accesso alle
prestazioni sanitarie di cui all'articolo 35 e per quelli attinenti alle
prestazioni scolastiche obbligatorie, i documenti inerenti al soggiorno di
cui all'articolo 5, comma 8, devono essere esibiti agli uffici della
pubblica amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni,
iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque
denominati".
Al fine di evitare errate interpretazioni ed applicazioni della nuova
disposizione normativa, soprattutto con riferimento agli atti di stato
civile quali la dichiarazione di nascita e il riconoscimento del figlio
naturale (non esplicitamente esclusi dalla disposizione in oggetto, come lo
erano, invece, nel testo vigente anteriormente alla modifica apportata dalla
legge n. 94/2009), si richiamano le seguenti considerazioni.
Innanzitutto la norma fa riferimento ai "provvedimenti di interesse dello
straniero", mentre la dichiarazione di nascita e il riconoscimento del
figlio sono senz'altro provvedimenti di interesse non solo dello straniero
dichiarante (ovvero del genitore), ma anche del figlio minore, oltre a
sottendere una pacifica connotazione di interesse pubblico generale alla
registrazione ed identificazione delle persone nate sul territorio dello
Stato. Al riguardo, si evidenzia che in generale l'ordinamento dello stato
civile disciplinato dal D.P.R. n. 396/2000 agli artt. 30-32 prevede
l'obbligo, in capo a determinati soggetti ed entro termini definiti, di
dichiarare la nascita di ogni nuovo nato e che l'ufficiale di stato civile,
in caso di omessa dichiarazione, e' tenuto a riferirne al procuratore della
Repubblica ai fini del promovimento del giudizio di rettificazione.
Dunque, l'art. 6, co. 2 del d.lgs. n. 286/1998, come modificato dalla legge
n. 94/2009, non puo' riguardare la dichiarazione di nascita ed il
riconoscimento del figlio naturale, in quanto provvedimenti non di esclusivo
interesse dello straniero richiedente, ma anche di interesse del figlio
minore e dello Stato.
Qualora invece si ritenesse applicabile l'art. 6, comma 2 del d. lgs. n.
286/1998, come modificato dalla legge n. 94/2009, anche agli atti di stato
civile sopra citati, i genitori privi di permesso di soggiorno non
potrebbero effettuare la dichiarazione di nascita del figlio (anche
legittimo) ne' contestualmente riconoscere il figlio naturale nell'atto di
nascita, con effetti irragionevoli e contrari alla normativa nazionale ed
internazionale.
Si noti come tale impedimento non potrebbe essere superato in tutti i casi
mediante il rilascio alla donna incinta o che abbia partorito da meno di sei
mesi, nonche' - in virtu' della sentenza n. 376/2000 della Corte
costituzionale - al marito con essa convivente (che sono inespellibili ai
sensi dell'art. 19, comma 2 d. lgs. n. 286/1998) di un permesso di soggiorno
"per cure mediche" ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. 394/1999, in quanto tale
permesso di soggiorno non puo' esser rilasciato a) agli stranieri che non
siano in possesso di passaporto o documento equipollente, poiche' l'art. 9
del D.P.R. 394/1999 richiede l'esibizione di tale documento ai fini del
rilascio del permesso di soggiorno; b) al padre naturale irregolarmente
soggiornante, in quanto la sentenza della Corte Costituzionale n. 376/2000
ha esteso il divieto di espulsione (presupposto per il rilascio del permesso
di soggiorno "per cure mediche") esclusivamente al marito convivente della
donna in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del
figlio, mentre l'ordinanza della stessa Corte n. 192/2006 ha dichiarato
legittima l'esclusione da tale beneficio del padre naturale. Si segnala,
inoltre, che la maggior parte delle questure non rilascia comunque tale
titolo di soggiorno quando il richiedente risulta privo di documentazione
attestante la legittima disponibilita' di una fissa dimora.
Ne' risulta risolutivo il richiamo all'art. 30, c. 1 del D.P.R. 396/2000,
che stabilisce che la dichiarazione di nascita puo' essere resa anche dal
medico o dall'ostetrica: tale norma, infatti, non potrebbe essere applicata
nei casi in cui la puerpera non sia stata assistita da personale sanitario
durante il parto, ne' vi e' alcuna garanzia che tale disposizione venga
applicata in generale ai bambini nati da cittadini stranieri privi di
permesso di soggiorno in tutte le strutture sanitarie (attualmente essa
viene applicata soprattutto nei casi in cui la madre non intenda riconoscere
il figlio). Si consideri, inoltre, che anche ove la dichiarazione di nascita
fosse effettuata dal medico o dall'ostetrica, al genitore verrebbe comunque
richiesta l'esibizione del permesso di soggiorno per effettuare
contestualmente il riconoscimento del figlio naturale, con la conseguenza
che i figli naturali di cittadini stranieri irregolarmente soggiornanti non
potrebbero essere riconosciuti dai genitori alla nascita.
Occorre ribadire - come da sempre ribadisce in modo fermo e costante la
giurisprudenza costituzionale - l'esigenza che di qualsiasi disposizione
normativa si privilegi sempre tra piu' interpretazioni possibili soltanto
quella conforme alla Costituzione e agli obblighi internazionali e
comunitari della Repubblica. Ora, e' evidente come l'interpretazione
dell'art. 6, comma 2 in base alla quale sussisterebbe l'obbligo di
esibizione del permesso di soggiorno ai fini della dichiarazione di nascita
e del riconoscimento del figlio naturale implicherebbe gravissime violazioni
della Costituzione e degli obblighi internazionali assunti dallo Stato
italiano (1).
In proposito si deve infatti ricordare che la Costituzione prevede che la
Repubblica ha il dovere di proteggere la maternita', l'infanzia e la
gioventu', favorendo gli istituti necessari a tale scopo (art. 31, comma 2
Cost.) e prevede il diritto-dovere costituzionale dei genitori di mantenere,
istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio (art. 30,
comma 1 Cost.). Inoltre la Costituzione prevede il divieto di privare della
capacita' giuridica e del nome una persona per motivi politici (art. 22
Cost.) ed e' noto che la dottrina si riferisce alle privazioni per qualsiasi
motivo di interesse politico dello Stato.
Tra gli obblighi internazionali sono senz'altro rilevanti quelli derivanti
dagli artt. 7 e 8 della Convenzione Onu sui diritti dell'infanzia e
dell'adolescenza del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con legge
27 maggio 1991, n. 176 che riconoscono ad ogni minore, senza alcuna
discriminazione (dunque indipendentemente dalla nazionalita' e dalla
regolarita' del soggiorno del genitore), il diritto di essere "registrato
immediatamente al momento della sua nascita", il diritto "ad un nome, ad
acquisire una cittadinanza e, nella misura del possibile, a conoscere i suoi
genitori ed a essere allevato da essi", nonche' il diritto "a preservare la
propria identita', ivi compresa la sua nazionalita', il suo nome e le sue
relazioni famigliari", nonche' l'art. 24, comma 2 del Patto internazionale
sui diritti civili e politici, firmato a New York il 16 dicembre 1966,
ratificato e reso esecutivo con legge 25 ottobre 1977, n. 881, che
espressamente prevede che ogni bambino deve essere registrato immediatamente
dopo la nascita ed ha diritto ad avere un nome.
Del resto una simile interpretazione delle norme sugli stranieri favorevole
al minore e alla famiglia e' espressamente prevista dallo stesso testo unico
delle norme in materia di immigrazione: nell'applicazione delle norme
vigenti in materia si deve applicare l'art. 28, comma 3 del d. lgs. n.
286/1998 che prevede che in tutti i procedimenti amministrativi finalizzati
ad attuare il diritto all'unita' familiare e riguardanti i minori deve
essere preso in considerazione con carattere di priorita' il superiore
interesse del fanciullo, conformemente a quanto previsto dall'art. 3, comma
1, della medesima citata Convenzione sui diritti del fanciullo.
L'interpretazione costituzionalmente orientata della norma dell'art. 6 d.
lgs. n. 286/1998 e' dunque solo quella che esclude la dichiarazione di
nascita e il riconoscimento del figlio naturale dall'ambito di applicazione
dell'art. 6, comma 2, d. lgs. n. 286/1998, in quanto provvedimenti non di
esclusivo interesse dello straniero richiedente, bensi' provvedimenti anche
di interesse del figlio minore e di interesse pubblico.
Si richiama, in tal senso, l'ordine del giorno Capano n. 9/2180-A/60
accettato dal Governo con la seguente formulazione del dispositivo: "impegna
il Governo ad applicare la norma di cui all'articolo 1, comma 22, lettera f)
[che modifica l'art. 6, comma 2 del d. lgs. 286/98] nel senso che essa non
fa alcun riferimento alla dichiarazione di nascita del figlio o al
riconoscimento dello stesso".
Si ricorda inoltre che il sottosegretario all'Interno Alfredo Mantovano, nel
corso della seduta congiunta delle Commissioni I e II della Camera del 28
aprile u.s., ha affermato che la disposizione in oggetto "preclude
all'immigrato irregolare soltanto la possibilita' di chiedere provvedimenti
in suo favore, mentre la dichiarazione di nascita costituisce un atto
nell'interesse del bambino", sostenendo inoltre che tale norma "ha
unicamente lo scopo di evitare che gli stranieri privi del permesso di
soggiorno possano ottenere licenze commerciali e atti similari, mentre tutte
le altre ipotesi prospettate dall'opposizione sono al di fuori della norma".
Occorre rilevare, infine, come la registrazione alla nascita dei figli di
cittadini stranieri irregolarmente soggiornanti possa essere ostacolata,
nella pratica, dal timore dei genitori di rivolgersi alle istituzioni,
timore seriamente aggravatosi in seguito all'introduzione del reato di
ingresso e soggiorno irregolare.
E' dunque fondamentale che si adottino tutte le misure necessarie a favorire
il piu' possibile
l'effettuazione della dichiarazione di nascita e del riconoscimento del
figlio naturale presso le direzioni sanitarie, ai sensi dell'art. 30 del
D.P.R. 396/2000. Tale norma, ad oggi solo parzialmente applicata, stabilisce
che la dichiarazione puo' essere resa, oltre che presso il comune, anche
presso la direzione sanitaria dell'ospedale o della casa di cura in cui e'
avvenuta la nascita, entro tre giorni dal parto, e che in tale caso la
dichiarazione puo' contenere anche il riconoscimento contestuale di figlio
naturale (art. 30, c. 4); il D.P.R. 396/2000 stabilisce inoltre che la
dichiarazione di nascita puo' essere resa non soltanto da uno dei genitori,
ma anche dal medico o dall'ostetrica o da altra persona che abbia assistito
al parto, senza limitare tale seconda opzione ai soli casi in cui la madre
esprima la volonta' di non essere nominata (art. 30, c. 1).
Si ritiene di dovere sottolineare, infine, che il cittadino straniero
irregolarmente soggiornante che effettui la dichiarazione di nascita e/o il
riconoscimento del figlio naturale presso la direzione sanitaria non puo'
essere segnalato all'autorita', in applicazione dell'art. 35, c. 5 del
d.lgs. 286/98. Tale disposizione, infatti, fa riferimento alla nozione di
"accesso alle strutture sanitarie" intendendo con cio' non solo il diritto
alle prestazioni mediche ma l'insieme dei servizi, anche amministrativi,
comunque previsti dalla struttura sanitaria, e va ritenuta pacificamente
vincolante non solo nei confronti del personale sanitario ma anche nei
confronti di tutto il personale amministrativo che opera presso la struttura
sanitaria.
Per evitare interpretazioni della norma che comporterebbero evidenti profili
di illegittimita' costituzionale, invitiamo il Governo ad adottare
disposizioni attuative che, nel rispetto dell'ordine del giorno sopra
citato, chiariscano che l'art. 6, comma 2 del d. lgs. 286/98 non si applica
alla dichiarazione di nascita e al riconoscimento del figlio naturale, e
dunque che non puo' essere richiesta ai cittadini stranieri l'esibizione del
permesso di soggiorno ai fini della dichiarazione di nascita e del
riconoscimento del figlio naturale.
Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
Note
1. Si vedano anche, in tal senso, gli autorevoli pareri del Consiglio
Superiore della Magistratura (Delibera del 10 giugno 2009 "Parere sul
disegno di legge n. 733 del 3 giugno 2008, recante 'Disposizioni in materia
di sicurezza pubblica'") e dell'Associazione Italiana Magistrati per i
Minorenni e la Famiglia ("Documento dell'Aimmf sul ddl C. 2180 denominato
'pacchetto sicurezza'" del 30 aprile 2009).
*
Appello alle Regioni
28 luglio 2009
Ai Presidenti delle Regioni
Agli Assessori alla Sanita' delle Regioni
Oggetto: Dichiarazione di nascita e riconoscimento del figlio naturale da
parte di cittadini stranieri irregolarmente soggiornanti
L'art. 6, comma 2 del testo unico delle leggi sull'immigrazione approvato
con d. lgs. n. 286/1998, come modificato dall'art. 1 della legge 15 luglio
2009, n. 94 - Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, stabilisce che:
"Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attivita' sportive e
ricreative a carattere temporaneo, per quelli inerenti all'accesso alle
prestazioni sanitarie di cui all'articolo 35 e per quelli attinenti alle
prestazioni scolastiche obbligatorie, i documenti inerenti al soggiorno di
cui all'articolo 5, comma 8, devono essere esibiti agli uffici della
pubblica amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni,
iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque
denominati".
Al fine di evitare errate interpretazioni ed applicazioni della nuova
disposizione normativa, soprattutto con riferimento agli atti di stato
civile quali la dichiarazione di nascita e il riconoscimento del figlio
naturale (non esplicitamente esclusi dalla disposizione in oggetto, come lo
erano, invece, nel testo vigente anteriormente alla modifica apportata dalla
legge n. 94/2009), si richiamano le seguenti considerazioni.
Innanzitutto la norma fa riferimento ai "provvedimenti di interesse dello
straniero", mentre la dichiarazione di nascita e il riconoscimento del
figlio sono senz'altro provvedimenti di interesse non solo dello straniero
dichiarante (ovvero del genitore), ma anche del figlio minore, oltre a
sottendere una pacifica connotazione di interesse pubblico generale alla
registrazione ed identificazione delle persone nate sul territorio dello
Stato. Al riguardo, si evidenzia che in generale l'ordinamento dello stato
civile disciplinato dal D.P.R. n. 396/2000 agli artt. 30-32 prevede
l'obbligo, in capo a determinati soggetti ed entro termini definiti, di
dichiarare la nascita di ogni nuovo nato e che l'ufficiale di stato civile,
in caso di omessa dichiarazione, e' tenuto a riferirne al procuratore della
Repubblica ai fini del promovimento del giudizio di rettificazione.
Dunque, l'art. 6, co. 2 del d. lgs. n. 286/1998, come modificato dalla legge
n. 94/2009, non puo' riguardare la dichiarazione di nascita ed il
riconoscimento del figlio naturale, in quanto provvedimenti non di esclusivo
interesse dello straniero richiedente, ma anche di interesse del figlio
minore e dello Stato.
Qualora invece si ritenesse applicabile l'art. 6, comma 2 del d. lgs. n.
286/1998, come modificato dalla legge n. 94/2009, anche agli atti di stato
civile sopra citati, i genitori privi di permesso di soggiorno non
potrebbero effettuare la dichiarazione di nascita del figlio (anche
legittimo) ne' contestualmente riconoscere il figlio naturale nell'atto di
nascita, con effetti irragionevoli e contrari alla normativa nazionale ed
internazionale.
Si noti come tale impedimento non potrebbe essere superato in tutti i casi
mediante il rilascio alla donna incinta o che abbia partorito da meno di sei
mesi, nonche' - in virtu' della sentenza n. 376/2000 della Corte
costituzionale - al marito con essa convivente (che sono inespellibili ai
sensi dell'art. 19, comma 2 d. lgs. n. 286/1998) di un permesso di soggiorno
"per cure mediche" ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. 394/1999, in quanto tale
permesso di soggiorno non puo' esser rilasciato a) agli stranieri che non
siano in possesso di passaporto o documento equipollente, poiche' l'art. 9
del D.P.R. 394/1999 richiede l'esibizione di tale documento ai fini del
rilascio del permesso di soggiorno; b) al padre naturale irregolarmente
soggiornante, in quanto la sentenza della Corte Costituzionale n. 376/2000
ha esteso il divieto di espulsione (presupposto per il rilascio del permesso
di soggiorno "per cure mediche") esclusivamente al marito convivente della
donna in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del
figlio, mentre l'ordinanza della stessa Corte n. 192/2006 ha dichiarato
legittima l'esclusione da tale beneficio del padre naturale. Si segnala,
inoltre, che la maggior parte delle questure non rilascia comunque tale
titolo di soggiorno quando il richiedente risulta privo di documentazione
attestante la legittima disponibilita' di una fissa dimora.
Ne' risulta risolutivo il richiamo all'art. 30, c. 1 del D.P.R. 396/2000,
che stabilisce che la dichiarazione di nascita puo' essere resa anche dal
medico o dall'ostetrica: tale norma, infatti, non potrebbe essere applicata
nei casi in cui la puerpera non sia stata assistita da personale sanitario
durante il parto, ne' vi e' alcuna garanzia che tale disposizione venga
applicata in generale ai bambini nati da cittadini stranieri privi di
permesso di soggiorno in tutte le strutture sanitarie (attualmente essa
viene applicata soprattutto nei casi in cui la madre non intenda riconoscere
il figlio). Si consideri, inoltre, che anche ove la dichiarazione di nascita
fosse effettuata dal medico o dall'ostetrica, al genitore verrebbe comunque
richiesta l'esibizione del permesso di soggiorno per effettuare
contestualmente il riconoscimento del figlio naturale, con la conseguenza
che i figli naturali di cittadini stranieri irregolarmente soggiornanti non
potrebbero essere riconosciuti dai genitori alla nascita.
Occorre ribadire - come da sempre ribadisce in modo fermo e costante la
giurisprudenza costituzionale - l'esigenza che di qualsiasi disposizione
normativa si privilegi sempre tra piu' interpretazioni possibili soltanto
quella conforme alla Costituzione e agli obblighi internazionali e
comunitari della Repubblica. Ora, e' evidente come l'interpretazione
dell'art. 6, comma 2 in base alla quale sussisterebbe l'obbligo di
esibizione del permesso di soggiorno ai fini della dichiarazione di nascita
e del riconoscimento del figlio naturale implicherebbe gravissime violazioni
della Costituzione e degli obblighi internazionali assunti dallo Stato
italiano (1).
In proposito si deve infatti ricordare che la Costituzione prevede che la
Repubblica ha il dovere di proteggere la maternita', l'infanzia e la
gioventu', favorendo gli istituti necessari a tale scopo (art. 31, comma 2
Cost.) e prevede il diritto-dovere costituzionale dei genitori di mantenere,
istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio (art. 30,
comma 1 Cost.). Inoltre la Costituzione prevede il divieto di privare della
capacita' giuridica e del nome una persona per motivi politici (art. 22
Cost.) ed e' noto che la dottrina si riferisce alle privazioni per qualsiasi
motivo di interesse politico dello Stato.
Tra gli obblighi internazionali sono senz'altro rilevanti quelli derivanti
dagli artt. 7 e 8 della Convenzione Onu sui diritti dell'infanzia e
dell'adolescenza del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con legge
27 maggio 1991, n. 176 che riconoscono ad ogni minore, senza alcuna
discriminazione (dunque indipendentemente dalla nazionalita' e dalla
regolarita' del soggiorno del genitore), il diritto di essere "registrato
immediatamente al momento della sua nascita", il diritto "ad un nome, ad
acquisire una cittadinanza e, nella misura del possibile, a conoscere i suoi
genitori ed a essere allevato da essi", nonche' il diritto "a preservare la
propria identita', ivi compresa la sua nazionalita', il suo nome e le sue
relazioni famigliari", nonche' l'art. 24, comma 2 del Patto internazionale
sui diritti civili e politici, firmato a New York il 16 dicembre 1966,
ratificato e reso esecutivo con legge 25 ottobre 1977, n. 881, che
espressamente prevede che ogni bambino deve essere registrato immediatamente
dopo la nascita ed ha diritto ad avere un nome.
Del resto una simile interpretazione delle norme sugli stranieri favorevole
al minore e alla famiglia e' espressamente prevista dallo stesso testo unico
delle norme in materia di immigrazione: nell'applicazione delle norme
vigenti in materia si deve applicare l'art. 28, comma 3 del d. lgs. n.
286/1998 che prevede che in tutti i procedimenti amministrativi finalizzati
ad attuare il diritto all'unita' familiare e riguardanti i minori deve
essere preso in considerazione con carattere di priorita' il superiore
interesse del fanciullo, conformemente a quanto previsto dall'art. 3, comma
1, della medesima citata Convenzione sui diritti del fanciullo.
L'interpretazione costituzionalmente orientata della norma dell'art. 6 d.
lgs. n. 286/1998 e' dunque solo quella che esclude la dichiarazione di
nascita e il riconoscimento del figlio naturale dall'ambito di applicazione
dell'art. 6, comma 2, d. lgs. n. 286/1998, in quanto provvedimenti non di
esclusivo interesse dello straniero richiedente, bensi' provvedimenti anche
di interesse del figlio minore e di interesse pubblico.
Si richiama, in tal senso, l'ordine del giorno Capano n. 9/2180-A/60
accettato dal Governo con la seguente formulazione del dispositivo: "impegna
il Governo ad applicare la norma di cui all'articolo 1, comma 22, lettera f)
[che modifica l'art. 6, comma 2 del d. lgs. 286/98] nel senso che essa non
fa alcun riferimento alla dichiarazione di nascita del figlio o al
riconoscimento dello stesso".
Si ricorda inoltre che il sottosegretario all'Interno Alfredo Mantovano, nel
corso della seduta congiunta delle Commissioni I e II della Camera del 28
aprile u.s., ha affermato che la disposizione in oggetto "preclude
all'immigrato irregolare soltanto la possibilita' di chiedere provvedimenti
in suo favore, mentre la dichiarazione di nascita costituisce un atto
nell'interesse del bambino", sostenendo inoltre che tale norma "ha
unicamente lo scopo di evitare che gli stranieri privi del permesso di
soggiorno possano ottenere licenze commerciali e atti similari, mentre tutte
le altre ipotesi prospettate dall'opposizione sono al di fuori della norma".
Occorre rilevare, infine, come la registrazione alla nascita dei figli di
cittadini stranieri irregolarmente soggiornanti possa essere ostacolata,
nella pratica, dal timore dei genitori di rivolgersi alle istituzioni,
timore seriamente aggravatosi in seguito all'introduzione del reato di
ingresso e soggiorno irregolare.
E' dunque fondamentale che si adottino tutte le misure necessarie a favorire
il piu' possibile l'effettuazione della dichiarazione di nascita e del
riconoscimento del figlio naturale presso le direzioni sanitarie, ai sensi
dell'art. 30 del D.P.R. 396/2000. Tale norma, ad oggi solo parzialmente
applicata, stabilisce che la dichiarazione puo' essere resa, oltre che
presso il comune, anche presso la direzione sanitaria dell'ospedale o della
casa di cura in cui e' avvenuta la nascita, entro tre giorni dal parto, e
che in tale caso la dichiarazione puo' contenere anche il riconoscimento
contestuale di figlio naturale (art. 30, c. 4); il D.P.R. 396/2000
stabilisce inoltre che la dichiarazione di nascita puo' essere resa non
soltanto da uno dei genitori, ma anche dal medico o dall'ostetrica o da
altra persona che abbia assistito al parto, senza limitare tale seconda
opzione ai soli casi in cui la madre esprima la volonta' di non essere
nominata (art. 30, c. 1).
Si ritiene di dovere sottolineare, infine, che il cittadino straniero
irregolarmente soggiornante che effettui la dichiarazione di nascita e/o il
riconoscimento del figlio naturale presso la direzione sanitaria non puo'
essere segnalato all'autorita', in applicazione dell'art. 35, c. 5 del d.
lgs. 286/98. Tale disposizione, infatti, fa riferimento alla nozione di
"accesso alle strutture sanitarie" intendendo con cio' non solo il diritto
alle prestazioni mediche ma l'insieme dei servizi, anche amministrativi,
comunque previsti dalla struttura sanitaria, e va ritenuta pacificamente
vincolante non solo nei confronti del personale sanitario ma anche nei
confronti di tutto il personale amministrativo che opera presso la struttura
sanitaria.
Per evitare interpretazioni dell'art. 6 d. lgs. n. 286/1998 che
comporterebbero evidenti profili di illegittimita' costituzionale, e che lo
stesso Governo ha affermato di non condividere, si invitano le Regioni ad
impartire direttive, attraverso le Aziende Sanitarie Locali e attraverso le
Aziende ospedaliere, a tutte le strutture sanitarie pubbliche e private
operanti sul territorio come centri di nascita, al fine di chiarire che:
- ai fini della dichiarazione di nascita e del riconoscimento del figlio
naturale, non puo' essere richiesta ai cittadini stranieri l'esibizione del
permesso di soggiorno, essendo tali atti di stato civile esclusi dall'ambito
di applicazione dell'art. 6, comma 2 del d. lgs. 286/98;
- di conseguenza, i cittadini stranieri privi di permesso di soggiorno
possono effettuare la dichiarazione di nascita e il riconoscimento del
figlio naturale presso la direzione sanitaria dell'ospedale o della casa di
cura in cui e' avvenuta la nascita, nelle forme e secondo le modalita'
previste dall'art. 30 del D.P.R. 396/2000.
Auspichiamo inoltre che le Regioni invitino le strutture sanitarie a
informare compiutamente i genitori della possibilita':
- di effettuare personalmente la dichiarazione di nascita e il contestuale
riconoscimento del figlio naturale, oltre che presso il Comune, anche presso
la direzione sanitaria dell'ospedale o della casa di cura in cui essa e'
avvenuta, nelle forme e secondo le modalita' previste dall'art. 30 del
D.P.R. 396/2000, senza che tali atti possano comportare da parte della
direzione sanitaria alcun tipo di segnalazione all'autorita', conformemente
a quanto prevede l'art. 35, c. 5 del d. lgs. 286/98;
- ovvero, in alternativa, che la dichiarazione di nascita sia resa da un
procuratore speciale, ovvero dal medico o dall'ostetrica o da altra persona
che abbia assistito al parto, ai sensi dell'art. 30, c. 1 del D.P.R.
396/2000 (anche al di fuori dei casi in cui la madre esprima la volonta' di
non essere nominata), senza che cio' comporti alcun tipo di segnalazione
alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, salvi i
casi in cui tale segnalazione sia prevista dalla normativa vigente (ad es.
ove la madre esprima la volonta' di non essere nominata o nei casi in cui
sussistano per altri motivi situazioni di abbandono), a parita' di
condizioni con il cittadino italiano.
Riteniamo fondamentale, infine, che le Regioni verifichino l'effettiva e
piena applicazione dell'art. 30 del D.P.R. 396/2000 da parte delle strutture
sanitarie pubbliche e private operanti sul territorio come centri di
nascita, adottando le necessarie misure nei casi in cui tale disposizione
non venga pienamente applicata.
Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
Note
1. Si vedano anche, in tal senso, gli autorevoli pareri del Consiglio
Superiore della Magistratura (Delibera del 10 giugno 2009 "Parere sul
disegno di legge n. 733 del 3 giugno 2008, recante 'Disposizioni in materia
di sicurezza pubblica'") e dell'Associazione Italiana Magistrati per i
Minorenni e la Famiglia ("Documento dell'Aimmf sul ddl C. 2180 denominato
'pacchetto sicurezza'" del 30 aprile 2009).
*
Per adesioni
Preghiamo tutte le organizzazioni che volessero aderire, di far pervenire
l'adesione a info at asgi.it entro lunedi' 3 agosto 2009, indicando il nome
dell'organizzazione, se attiva solo a livello locale anche la citta'.
Vi preghiamo inoltre di diffondere a tutti coloro che potrebbero essere
interessati.
Invitiamo, infine, a segnalarci qualsiasi caso in cui venga richiesto il
permesso di soggiorno per effettuare la registrazione alla nascita.

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LA CIVILTA' CONTRO IL RAZZISMO
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Supplemento straordinario de "La nonviolenza e' in cammino" del 30 luglio
2009
Direttore responsabile: Peppe Sini. Redazione: strada S. Barbara 9/E, 01100
Viterbo, tel. 0761353532, e-mail: nbawac at tin.it

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