Consiglio comunale di Taranto: interrogazione su rischio di incidente industriale rilevante




Al Presidente del Consiglio Comunale
Al Sindaco

COMUNE DI TARANTO


INTERROGAZIONE CON RISPOSTA SCRITTA
ex art. 28 Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale
Presentata dal Consigliere: Domenico Mosca



OGGETTO : Controllo dell’urbanizzazione in aree a
rischio di incidente industriale rilevante

Il sottoscritto Consigliere Comunale,

PREMESSO CHE

- Il legislatore nazionale ha definito e regolamentato le aree a rischio attraverso una duplice normativa : quella delle aree a rischio di crisi ambientale (art.7 L. 349 del 8 Luglio 86 ) e quella delle aree a RISCHIO INCIDENTE RILEVANTE ( D. Lgs n. 334 del 17 Agosto 99 che recepisce la Direttiva 92/82/CE nota come Seveso II );

- la Comunità europea ha recentemente pubblicato la Direttiva 2003/105/CE, denominata Seveso III ma che prevedibilmente passerà alla storia come Tolosa I (Gazzetta ufficiale UE n. L.345 del 31/12/2003 pag. 0097 - 0105) con riferimento al grave incidente a Tolosa del Settembre 2001 costato la vita a 29 persone, con 1170 feriti;

- la normativa relativa alle aree a RISCHIO INCIDENTE RILEVANTE stabilisce i criteri per individuare sul territorio tutta una serie di attività allo scopo di attuare una migliore politica di prevenzione e gestione del rischio.

- la definizione di “stabilimenti a rischio” riguarda aziende e depositi industriali caratterizzati dalla presenza di sostanze pericolose in quantità tali da superare i limiti normativi e che tali stabilimenti vengono suddivisi in classi di rischio potenziale.

- con riferimento al nostro territorio si sottolinea la presenza di stabilimenti (artt. 6 e 7) con obbligo di notifica e piano di emergenza interno come di seguito elencati:

(Aggiornamento aprile 2002 Fonte Ministero Ambiente)

1.      Italiana Carburanti spa ( deposito oli minerali )
2.      Enipower spa ( Centrale termoelettrica )
3.      Incalgal ( deposito di gas liquefatti )
4.      Italesplosivi spa ( produzione e/o deposito di esplosivi )
5.      ISE srl ( Produzione e/o deposito di gas tecnici )
6.      Basile Petroli spa ( Deposito di oli minerali )


- con riferimento al nostro territorio si sottolinea la presenza di stabilimenti (art. 8)con obbligo di notifica e rapporto di sicurezza, soggetti ad istruttoria, piano di emergenza interno e di emergenza esterno ( a carico della Prefettura ) come di seguito elencati:

  (Aggiornamento aprile 2002 Fonte Ministero Ambiente)

1.      ILVA Laminati piani spa ( Acciaierie e impianti metallurgici )
2.      Agip Petroli/Agip Gas ( Deposito di gas liquefatti )
3. Agip Petroli spa ( Raffinazione petrolio )
4. Agip Petroli spa ( Deposito di oli minerali )

- tale normativa annovera tra le maggiori innovazioni, la presenza di disposizioni relative al controllo del territorio nei pressi degli stabilimenti a RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE e la richiesta di realizzarne l’integrazione con gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica preesistenti. L’ art. 14 del succitato D.Lgs. 334/99 prevede che, nei pressi degli stabilimenti a RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE, venga svolta una attività di controllo dell’urbanizzazione, tramite: - la definizione di requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione territoriale che tengano conto della necessità di mantenere le opportune distanze tra stabilimenti e zone residenziali nonché degli obiettivi di prevenire gli incidenti rilevanti o di limitarne le conseguenze per l’uomo e per l’ambiente e in relazione alla necessità di mantenere opportune distanze di sicurezza tra gli stabilimenti e le zone residenziali per nuovi insediamenti o infrastrutture attorno agli stabilimenti esistenti, quali ad esempio, vie di comunicazione, luoghi frequentati dal pubblico, zone residenziali, qualora l’ubicazione o l’insediamento o l’infrastruttura possano aggravare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante.

CONSIDERATO CHE

- il D.Lgs 334/99 demandava la definizione di tali requisiti minimi ad un apposito decreto ministeriale successivamente emanato (Decreto Min. LL.PP. n°151 del 9 Maggio 2001). Decreto recante requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE. - il DM 151 del 9/5/2001 si pone come obiettivo la limitazione delle conseguenze di incidenti rilevanti attraverso la definizione dei requisiti minimi di sicurezza da rispettare nella pianificazione del territorio circostante gli stabilimenti a rischio. - in concreto, esso indica LE DISTANZE MINIME DI SICUREZZA tra stabilimenti e vari elementi territoriali.
-       le Amministrazioni Comunali devono :

1.      verificare la presenza sul loro territorio di aree soggette al decreto;
2. integrare gli strumenti urbanistici in vigore con uno specifico elaborato tecnico che illustri l’ubicazione degli stabilimenti a rischio e le aree interessate dagli scenari incidentali ; 3. aggiornare gli strumenti urbanistici in modo da ottenere in tali aree il rispetto dei requisiti minimi di sicurezza; 4. trasmettere agli altri enti territoriali interessati dagli scenari incidentali le informazioni raccolte affinché possano a loro volta attivare le procedure di adeguamento degli strumenti di pianificazione.


TUTTO QUANTO cio’ PREMESSO, CHIEDO

- se, in ottemperanza a quanto descritto, è stato realizzato l’Elaborato Tecnico sui Rischi di Incidente Rilevante di cui al Decreto Min. LL.PP. n°151 del 9 Maggio 2001;

- se, nella eventuale assenza di tale elaborato, il parere positivo per i permessi a costruire e le altre autorizzazioni nelle aree presumibilmente soggette al rischio sono state cautelativamente sospese in attesa delle varianti necessarie allo strumento urbanistico.


   Taranto, 10 Ottobre 2005


       In Fede
Domenico  Mosca