1' aprile: chiediamo ai consiglieri provinciali di essere presenti



Comitato organizzatore iniziativa 1' aprile
http://www.tarantosociale.org


Ai mezzi di informazione

Invitiamo i consiglieri provinciali ad essere presenti all'iniziativa del 1' aprile contro l'inquinamento in modo da autenticare le firme che verranno raccolte a sostegno della proposta di legge regionale di iniziativa popolare per regolamentare l'ingresso dei rifiuti speciali in Puglia.
I contenuti della proposta sono visibili sul sito
www.vigiliamoperladiscarica.it
Infatti la principale causa della proliferazione, nella provincia di Taranto, come nel resto della regione, di nuove discariche per rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, spesso camuffate da cosiddetti "ampliamenti" di discariche preesistenti, è rappresentata dall'assenza di disciplina e programmazione in questa materia.
Invitiamo i mezzi di informazione a far conoscere il progetto.

Relazione accompagnatoria al progetto di legge regionale
La principale causa della proliferazione nella Regione Puglia di nuove discariche per rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi è rappresentata dalla assenza di disciplina e programmazione in questa materia.
Da qui la necessità di disciplinare lo smaltimento di rifiuti speciali di provenienza extraregionale  in impianti siti nel territorio regionale.
Si è per lungo tempo erroneamente ritenuto dai più, e in particolare nel piano regionale di gestione dei rifiuti approvato con decreto n. 41/2001 del Commissario delegato all’emergenza ambientale, che il settore dei rifiuti speciali fosse abbandonato a una sorta di laissez faire o laissez passer.
E’ vero che il Trattato C.E.E., originariamente, non attribuiva alla Comunità competenze in materia di ambiente. E’ perciò vero che si dava prevalenza all’aspetto mercantile della libera circolazione delle merci. E’ però noto che una politica comune dell'ambiente si sviluppò a partire dal 1972, con programmi d'azione ambientale e con l'affermarsi del concetto d'integrazione delle politiche ambientali nelle altre politiche.
Con l'Atto unico europeo del 1986, sottoscritto a Bruxelles il 28 febbraio 1986, sono state introdotte per la prima volta norme quadro istituzionali in “materia” ambientale. Il Trattato firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 ha ulteriormente precisato scopi e contenuti della competenza comunitaria nella salvaguardia dell'ambiente.
In questo contesto si collocano ad esempio il regolamento CEE n. 259/93 del Consiglio del 1° febbraio 1993, la direttiva 91/156/CEE, che ha modificato la direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti, e, naturalmente, il d. lgs. nazionale n. 22/97 (il cosiddetto decreto “Ronchi”).
Da questi atti normativi si evince che è doveroso disciplinare la circolazione dei rifiuti speciali oltre che di quelli urbani. La Corte di giustizia della Comunità Europea lo ha affermato più volte (17 marzo 1993, causa C-155/91; 28 giugno 1994, causa C-187/93; 9 luglio 1992, causa C-2/90), rilevando che le norme contenute nel Regolamento CEE n. 259/93 o nelle direttive comunitarie sui rifiuti, non hanno inteso istituire la libera circolazione dei rifiuti all'interno della Comunità, trovando esse fondamento, non nel principio della libera circolazione delle merci di cui all’art. 100, ma nell’art. 130 R del Trattato istitutivo della Comunità europea. In questo contesto, lo smaltimento dei rifiuti urbani è regolato dal principio di autossufficienza, ai sensi del quale tali specie di rifiuti devono essere smaltiti all’interno di ciascuna Regione, mentre, per i rifiuti speciali, vale il principio di prossimità, ai sensi del quale lo smaltimento deve avvenire in luoghi prossimi a quelli di produzione.
In questo quadro si inserisce l’art. 22, 3° comma lett. c) del d. lgs. n. 22/97, secondo cui il piano regionale di gestione dei rifiuti deve “assicurare che i rifiuti speciali siano smaltiti in luoghi prossimi a quelli di produzione”.
E’ necessario, quindi, attuare questi principi a livello regionale.
Vero che la Corte costituzionale ha sempre annullato quelle leggi regionali che contenevano il semplice divieto di smaltire rifiuti speciali di provenienza extraregionale in impianti siti nella regione (sentenze n. 281/2000; 335/2001; 165/2002; 161/2005).
Ma a chi obietta ciò è facile replicare osservando che una cosa è il puro e semplice divieto di smaltire rifiuti speciali di provenienza extraregionale - divieto certamente illegittimo - altro è invece disciplinarne lo smaltimento in Regione in modo che sia assicurato il rispetto del principio di prossimità e di appropriatezza, evitandone così, tra l’altro, la loro pericolosa e ingiustificata movimentazione. Dunque, è necessaria una disciplina che, pur prevedendo la possibilità che rifiuti speciali di provenienza extraregionale possano essere smaltiti in impianti appropriati siti nella Regione, ciò possa avvenire a condizione che l’impianto o gli impianti di smaltimento siti in Puglia, destinati a ricevere rifiuti speciali di provenienza o di produzione extraregionale, siano quelli appropriati più vicini al luogo di produzione. E la legge regionale proposta individua le modalità di accertamento della “prossimità”.
Qualcuno potrebbe ancora obiettare che la “materia” che la legge regionale di iniziativa popolare si propone di disciplinare, sarebbe rappresentata dalla “tutela dell’ambiente” e perciò riservata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato ex art. 117, 2° comma lett. s) Cost..
Si può in tal caso replicare osservando che la Corte costituzionale (v. ad esempio sentenza n. 407/2002) ha più volte sottolineato che la “tutela dell’ambiente” non è un ambito materiale circoscritto riferibile alla sola competenza statale”, atteso che essa, invece, “investe e si intreccia inestricabilmente con altri interessi e competenze”; e l’ambiente è un “valore costituzionalmente protetto che, in quanto tale, delinea una sorta di materia trasversale” e investe una pluralità (anche eterogenea) di competenze che “ben possono essere regionali” e in relazione alle quali spettano allo Stato le determinazioni che rispondono ad esigenze meritevoli di disciplina uniforme sull’intero territorio nazionale.
E la legge regionale di iniziativa popolare in argomento è stata elaborata anche tenendo conto di questo orientamento della Corte costituzionale, senza violare e anzi ponendosi coerentemente agli standards di tutela uniformi stabiliti dalle normative statali o comunitarie.

Il testo della proposta di legge regionale è su
http://www.vigiliamoperladiscarica.it/VIGILIAMo_plus/documenti/proposta_legge_regionale.pdf